Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 15/06/1959 n. 393

Art. 120 - Trasporto di cose sui veicoli a trazione animale Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare il peso complessivo a pieno carico indicato sulla targa. Chiunque circola con un veicolo che supera il peso complessivo a pieno carico indicato sulla targa è punito, salvo che non ricorra alcuna delle ipotesi di reato previste dal'art. 33, con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 121 - Trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi Sui veicoli a motore, rimorchi, rimorchi agricoli e carrelli rimorchiati, il trasporto di cose non può superare la portata utile o, per i trasporti eccezionali, la portata determinata dai limiti potenziali di carico, indicata nel documento di circolazione. Nei casi in cui non sia possibile la determinazione del peso esatto, nonché per cose per loro natura soggette a subire durante il trasporto aumenti di peso per umidità o pioggia, è ammessa una differenza di peso fino al cinque per cento del peso complessivo. Chiunque circola con un veicolo il cui carico supera la portata utile o la portata determinata dai limiti potenziali di carico indicata nel documento di circolazione è punito, salvo che non ricorra alcuna delle ipotesi di reato previste dall'art. 33, con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Se si tratta di motoveicoli o di carrelli la pena è ridotta alla metà. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non avrà provveduto a riportare il carico nei limiti di legge.

Art. 122 - Trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori In tutti gli autoveicoli il conducente deve avere ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida del mezzo. Sul sedile anteriore degli autoveicoli possono prendere posto altre persone, oltre il conducente, limitatamente al numero indicato nella carta di circolazione. Sui motoveicoli il trasporto di altre persone oltre al conducente è ammesso, nel numero indicato nella carta di circolazione, quando il veicolo risponda ai requisiti di sicurezza necessari per effettuare tale trasporto. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente. Sui motocicli e sui ciclomotori è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati ovvero sporgano lateralmente o longitudinalmente rispetto all'asse del veicolo oltre i 50 centimetri. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 123 - Uso di occhiali o di determinati apparecchi durante la guida Il titolare di patente di guida, cui in sede di rilascio della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di occhiali o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Art. 124 - Guida degli autobus, degli autotreni degli autosnodati e degli au toarticolati Agli autobus, agli autotreni, agli autosnodati ed agli autoarticolati devono essere sempre adibiti due conducenti che possano avvicendarsi nella guida. Può essere adibito un solo conducente alla guida degli autotreni quando il peso complessivo a pieno carico del rimorchio non superi 35 quintali e l'autotreno sia munito di dispositivi di frenatura di servizio continuo e automatico ovvero quando il peso complessivo a pieno carico del rimorchio non superi 25 quintali e questo sia munito di altro tipo di dispositivo di frenatura. Allo scopo di consentire un ragionevole periodo di riposo a ciascuno dei conducenti, i viaggi degli autoveicoli indicati nel primo comma devono essere predisposti in modo che venga assicurato un turno di riposo da fermo per ciascuno di essi di almeno sei ore per ogni ventiquattro ore di viaggio. Sono esclusi dalle disposizioni dei precedenti commi gli autobus adibiti ad autolinee urbane e gli altri autoveicoli nei casi in cui sia riconosciuto opportuno dal ministero dei trasporti. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire cinquantamila.

Art. 125 - Circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli Sulle autostrade:

a) il ministro per i lavori pubblici può disporre che non si applichino le dispo sizioni dell'art. 103, commi terzo e quarto;

b) l'attraversamento e l'inversione del senso di marcia sono vietati. Qualora per l'accesso e l'uscita sia necessario l'attraversamento, questo è consentito esclusivamente nei luoghi in cui la circolazione è regolata da agenti, da guardiani o a mezzo di semafori;

c) i conducenti debbono sempre segnalare tempestivamente nei modi indi- DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. cati nell'art. 111, commi primo e terzo, l'intenzione di sorpassare;

d) la fermata è vietata salvo casi di necessità;

e) la sosta è vietata al di fuori degli spazi all'uopo esistenti. Sulle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli si applicano le disposizioni del presente articolo. È inoltre consentito l'attraversamento nei crocevia. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. La stessa pena si applica ai conducenti di veicoli non ammessi o esclusi dalle autostrade o dalle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli, ai conducenti di animali e ai pedoni che circolano sulle medesime.

Art. 126 - Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso I conducenti di autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonché di autoambulanze possono usare il dispositivo supplementare di allarme solo durante urgenti servizi d'istituto. Quando viene usato in modo continuo detto dispositivo i conducenti non sono tenuti ad osservare obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione sulle strade, prescrizioni della segnalazione stradale e norme di comportamento, e tutti coloro che si trovano sulla strada percorsa da detti veicoli o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima hanno l'obbligo di fermarsi e di lasciare libero il passo. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 127 - Documento di viaggio Gli autobus non adibiti a servizio pubblico di linea, gli autotreni, gli autosnodati e gli autoarticolati, quando effettuano percorsi superiori a chilometri 250, devono essere muniti di un documento, rilasciato dal vettore e contenente la indicazione dei conducenti, del luogo e data di partenza, del luogo di arrivo, nonché del carico trasportato. Tale documento deve essere conservato per un anno dalla data di emissione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.

Art. 128 - Circolazione dei velocipedi I ciclisti debbono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo esigano, comunque mai affiancati in numero superiore a due; fuori dei centri abitati debbono sempre procedere su unica fila di notte, nelle gallerie e quando la visibilità sia scarsa. I ciclisti debbono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi debbono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sè da ogni lato, e di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità, le manovre necessarie. I ciclisti debbono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. È vietato ai ciclisti di farsi trainare da altri veicoli. È vietato trasportare sui velocipedi altre persone oltre al conducente, a meno che si tratti di bambini e vi sia idonea attrezzatura. Per il trasporto di oggetti di applica l'art. 122, penultimo comma. I ciclisti hanno l'obbligo di servirsi delle piste loro riservate, quando esistano. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 129 - Circolazione dei veicoli a trazione animale Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali. Un veicolo adibito al trasporto di persone non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro animali se a quattro ruote. Un veicolo adibito al trasporto di cose non può essere trainato da più di tre animali se a due ruote o da più di sei animali se a quattro ruote. I veicoli adibiti al trasporto di cose, qualora debbano effettuare trasporti eccezionali o siano veicoli eccezionali o debbano superare forti pendenze, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel precedente comma. I veicoli trainati da più di quattro animali debbono avere due conducenti. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Art. 130 - Circolazione degli animali Per ogni due animali da tiro, da soma e da sella occorre un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio o pericolo per la circolazione. Ogni animale indomito o pericoloso deve avere almeno un conducente. Gli animali possono essere legati a tergo dei veicoli a trazione animale. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. DPR 15/06/1959 n. 393 – Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

Art. 131 - Circolazione degli armenti e delle greggi Gli armenti, le greggi e qualsiasi moltitudine di bestie, quando circolano su strada, debbono essere condotti da un numero sufficiente di guardiani e regolati in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Inoltre, se necessario, debbono essere frazionati e separati da intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione. Essi non possono sostare sulle strade e, di notte, debbono essere preceduti da un guardiano munito di fanale che proietta anteriormente luce bianca, e seguiti da altro guardiano munito di fanale che proietta posteriormente luce rossa. Chiunque viola le disposizioni del comma primo è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Chiunque viola le disposizioni dei commi secondo e terzo è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 132 - Guida in stato di ebbrezza È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila.

Art. 133 - Obblighi del conducente in caso di investimento Il conducente che in caso di investimento di persona ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente alla persona investita. Il conducente che in caso di investimento di persona non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con l'arresto fino a quattro mesi. Il conducente che in caso di investimento omette di prestare l'assistenza occorrente alla persona investita è punito con la reclusione da quattro a sei mesi e con la multa da lire venticinquemila a lire centomila. Se da tale condotta deriva un aggravamento delle lesioni la pena è aumentata; se deriva la morte la pena è raddoppiata. Qualora l'investimento derivi da colpa si applicano le norme sul concorso di reati. Il conducente che si fermi ed occorrendo, presti assistenza alla persona investita mettendosi immediatamente a disposizione degli agenti di polizia giudiziaria, non è soggetto all'arresto preventivo stabilito per il caso di flagranza di reato e le pene da infliggere possono essere ridotte di un terzo. Il conducente che fugge dopo l'investimento è in ogni caso passibile di arresto preventivo.

 

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